Art. 9
Periodo transitorio
In vigore dal 20 apr 2010
Periodo transitorio
Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica fra il 1o giugno 2010 e il 31 maggio 2011 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2010 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste nel presente regolamento ma che, al 31 maggio 2010, rispettano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:330:oj#art-9