Art. 3
Soglia della quota di mercato
In vigore dal 20 apr 2010
Soglia della quota di mercato
1. L’esenzione di cui all’ si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto.
2. Ai fini del paragrafo 1, qualora in un accordo multilaterale un'impresa acquisti i beni o servizi oggetto del contratto da un'impresa parte contraente dell’accordo e venda i beni o servizi oggetto del contratto a un'altra impresa parte contraente dell'accordo, l’esenzione di cui all’ si applica se la quota di mercato della prima impresa non supera la soglia di quota di mercato di cui a detto paragrafo sia come acquirente sia come fornitore.
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