Art. 3

In vigore dal 14 apr 2010
1.   Ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione o una riduzione del dazio, non si applica il dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (2): 9406 00 38 , 6101 30 10 , 6102 30 10 , 6201 12 10 , 6201 13 10 , 6102 30 90 , 6201 92 00 , 6101 30 90 , 6202 93 00 , 6202 11 00 , 6201 13 90 , 6201 93 00 , 6201 12 90 , 6204 42 00 , 6104 43 00 , 6204 49 10 , 6204 44 00 , 6204 43 00 , 6203 42 31 . 2.   I prodotti per i quali si può dimostrare che sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (4): 9406 00 38 , 6101 30 10 , 6102 30 10 , 6201 12 10 , 6201 13 10 , 6102 30 90 , 6201 92 00 , 6101 30 90 , 6202 93 00 , 6202 11 00 , 6201 13 90 , 6201 93 00 , 6201 12 90 , 6204 42 00 , 6104 43 00 , 6204 49 10 , 6204 44 00 , 6204 43 00 , 6203 42 31 .
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