Art. 1

In vigore dal 9 apr 2010
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è così modificato: 1) l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   In base alle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, al fine di consentire l’immissione sul mercato del principio attivo negli Stati membri che ne fanno richiesta fino alla data stabilita all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE al più tardi, a condizione che gli Stati membri: a) assicurino che il principio attivo continua ad essere utilizzato soltanto a condizione che i prodotti che lo contengono siano approvati per l’uso essenziale previsto; b) giungano alla conclusione che, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, si può ragionevolmente escludere che l’uso continuato abbia effetti inaccettabili sulla salute umana o animale o sull’ambiente; c) impongano tutte le opportune misure di riduzione dei rischi quando concedono l’approvazione; d) provvedano affinché i suddetti prodotti biocidi autorizzati che rimangono sul mercato dopo il 1o settembre 2006 siano provvisti di nuove etichette al fine di rispettare le condizioni d’uso stabilite dagli Stati membri a norma del presente paragrafo; e e) verifichino, se necessario, che sono in corso la ricerca di soluzioni alternative a tali usi da parte dei titolari delle autorizzazioni o degli Stati membri interessati oppure l’elaborazione di un fascicolo da presentare in conformità della procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 98/8/CE al massimo due anni prima della data stabilita all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE.»; 2) l’articolo 6, primo comma, è sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino alla data stabilita all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE al più tardi l’immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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