Art. 1
In vigore dal 6 apr 2010
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre la fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, per codice NC, specificando i quantitativi che beneficiano di una restituzione all’esportazione e i quantitativi che non beneficiano di restituzioni all’esportazione, per i quali sono stati emessi certificati nel corso del mese precedente; le comunicazioni sono inviate all’indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale Imprese e industria
Regime “non compreso nell’allegato I”
1049 Bruxelles, BELGIO
2. Se la restituzione per i prodotti di base cerealicoli utilizzati per la fabbricazione delle paste alimentari di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 è sospesa o è pari a zero, le autorità competenti degli Stati membri possono astenersi dal comunicare i dati statistici di cui al paragrafo 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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