Art. 1
In vigore dal 6 apr 2010
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli la copertura assicurativa minima ammonta a 1 131 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
3. Per la responsabilità riguardo alle merci la copertura assicurativa minima ammonta a 19 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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