Art. 1

In vigore dal 30 mar 2010
Nell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 972/2006 è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, è ammessa la presenza fino ad un massimo del 5 % di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 17 o al codice NC 1006 20 98 non appartenente a nessuna delle varietà elencate nell’allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.» "
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