Art. 2

Restrizioni all’accesso

In vigore dal 29 mar 2010
Restrizioni all’accesso Su richiesta dell’istituzione o dell’organismo comunitario interessato, gli Stati membri motivano eventuali limitazioni alla condivisione dei dati previste a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, della direttiva 2007/2/CE. Gli Stati membri possono indicare le condizioni alle quali può essere consentito un accesso limitato a norma dell’articolo 17, paragrafo 7.
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