Art. 1
In vigore dal 25 mar 2010
La convenzione Schengen è così modificata:
1)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell’Unione. Tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (*1) e sono contrassegnati dalla lettera “D” nella dicitura indicante il tipo di visto. Sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*2).
2. I visti per soggiorni di lunga durata hanno una validità non superiore a un anno. Qualora uno Stato membro autorizzi uno straniero a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito prima della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno.
(*1)
GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1."
(*2)
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.»;"
2)
l’articolo 21 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*3), e non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato.
(*3)
GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.»;"
b)
dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. Il diritto alla libera circolazione di cui al paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 18.»;
3)
l’articolo 25 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno, esso effettua sistematicamente una ricerca nel sistema d’informazione Schengen. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest’ultimo; il titolo di soggiorno è accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.
Qualora il titolo di soggiorno sia rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.»;
b)
dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Prima di effettuare una segnalazione ai fini della non ammissione a norma dell’articolo 96, gli Stati membri controllano i registri nazionali dei visti per soggiorni di lunga durata o dei titoli di soggiorno rilasciati.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai visti per soggiorni di lunga durata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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