Art. 8

Riservatezza

In vigore dal 25 mar 2010
Riservatezza 1.   Possono essere oggetto di un trattamento riservato le informazioni la cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente alla posizione nei confronti della concorrenza degli operatori d'azienda o di altre parti interessate. 2.   Non sono in ogni circostanza considerate riservate le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore d'impresa; b) la denominazione chimica e una descrizione chiara della sostanza; c) informazioni relative all'uso della sostanza in o su specifici prodotti alimentari o categorie di alimenti; d) le informazioni rilevanti ai fini della valutazione della sicurezza della sostanza; e) i(l) metodo(i) di analisi dei prodotti alimentari. 3.   Ai fini del paragrafo 1 l'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e le altre parti interessate indicano quali tra le informazioni comunicate desiderano che siano trattate in via riservata. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile. 4.   Su proposta dell'Autorità, la Commissione decide, previa consultazione con l'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e le altre parti interessate, quali informazioni rimangono riservate e ne informa l'Autorità e gli Stati membri. 5.   La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11), adottano le misure necessarie per garantire un'adeguata riservatezza delle informazioni da essi ricevute ai sensi del presente regolamento, fatte salve le informazioni che devono essere divulgate laddove le circostanze lo richiedono onde proteggere la salute umana e animale e l'ambiente. 6.   L'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 non pregiudica la circolazione delle informazioni tra la Commissione, l'Autorità e gli Stati membri.
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