Art. 4

Procedura per la nuova valutazione

In vigore dal 25 mar 2010
Procedura per la nuova valutazione All'atto della nuova valutazione di un additivo alimentare l'Autorità: a) esamina il parere originale e i documenti di lavoro del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF, Scientific Committee on Food) o dall'Autorità; b) esamina, se disponibile, il fascicolo originale; c) esamina i dati presentati dal/dagli operatore/i d'impresa interessato/i e/o da qualsiasi altra parte interessata; d) esamina i dati messi a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri; e) individua tutta la letteratura scientifica pertinente pubblicata successivamente all'ultima nuova valutazione di ciascun additivo alimentare.
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