Art. 4
Procedura per la nuova valutazione
In vigore dal 25 mar 2010
Procedura per la nuova valutazione
All'atto della nuova valutazione di un additivo alimentare l'Autorità:
a)
esamina il parere originale e i documenti di lavoro del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF, Scientific Committee on Food) o dall'Autorità;
b)
esamina, se disponibile, il fascicolo originale;
c)
esamina i dati presentati dal/dagli operatore/i d'impresa interessato/i e/o da qualsiasi altra parte interessata;
d)
esamina i dati messi a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri;
e)
individua tutta la letteratura scientifica pertinente pubblicata successivamente all'ultima nuova valutazione di ciascun additivo alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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