Art. 1
In vigore dal 25 mar 2010
Nell’ del regolamento (CE) n. 1484/95, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della partita di cui trattasi.
4. L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall’autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell’importatore.
La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.»
Storico versioni
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