Art. 1
Logo biologico dell’UE
In vigore dal 24 mar 2010
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:
1)
al titolo III, il titolo del capo I è sostituito dal seguente testo:
«Logo di produzione biologica dell’Unione europea»
;
2)
l’articolo 57 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 57
Logo biologico dell’UE
Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell’Unione europea (in appresso “logo biologico dell’UE”) riproduce il modello riportato nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.
Il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dai suoi regolamenti d’applicazione o dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»;
3)
all’articolo 58, paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dai seguenti testi:
«b)
comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell’allegato XI del presente regolamento;
c)
comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall’autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell’allegato XI del presente regolamento; e
d)
è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE se quest’ultimo viene adoperato nell’etichettatura.»;
4)
all’articolo 95, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti testi:
«9. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1o luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
10. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1o luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.»;
5)
l’allegato XI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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