Art. 1

In vigore dal 23 mar 2010
1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di notificare la loro strategia, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2010 e il 31 luglio 2011, entro il 28 febbraio 2010. 2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 288/2009, la Commissione stabilisce l’assegnazione definitiva dell’aiuto, per il periodo compreso tra il 1o agosto 2010 e il 31 luglio 2011, entro il 30 aprile 2010.
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