Art. 1
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti
In vigore dal 22 mar 2010
Il regolamento (CE) n. 318/2007 è così modificato:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti
Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV.
Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.»;
2)
l’allegato V è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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