Art. 1

In vigore dal 22 mar 2010
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato: La nota «(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo» è sostituita dalla seguente: «(*) Ad eccezione: a) degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e b) delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.»
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