Art. 1
In vigore dal 22 mar 2010
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
La nota «(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo» è sostituita dalla seguente:
«(*)
Ad eccezione:
a)
degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e
b)
delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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