Art. 1
Zone vietate alla pesca con reti da circuizione
In vigore dal 15 mar 2010
Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 2 è soppresso;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 30 bis
Zone vietate alla pesca con reti da circuizione
La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d’alto mare:
a)
le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;
b)
le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.»;
3)
l’allegato IA è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato IB è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato IH è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;
6)
l’allegato III è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:219:oj#art-1