Art. 1
In vigore dal 10 mar 2010
È approvato il programma di controllo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla salmonella:
a)
negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno di tacchini, presentato dal Canada, da Israele e dagli Stati Uniti;
b)
nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati ad allevamenti di galline ovaiole o di polli da carne, presentato da Israele;
c)
nelle galline da riproduzione della specie Gallus gallus, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus, presentato dal Brasile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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