Art. 1

In vigore dal 9 mar 2010
L’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è sostituito dal testo seguente: «2.   L’autorità doganale rilascia il certificato AEO, o respinge la domanda, entro 120 giorni di calendario dalla ricezione della domanda stessa ai sensi dell’articolo 14 quater. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 60 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, essa informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 120 giorni di calendario.»
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