Art. 2
Modalità di esecuzione
In vigore dal 4 mar 2010
Modalità di esecuzione
1. Le disposizioni di cui all’ sono esposte nell’allegato.
2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento.
Storico versioni
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