Art. 2

In vigore dal 2 mar 2010
Le autorizzazioni che istituiscono un servizio di linea regolare anteriori alla data di applicazione menzionata all’, paragrafo 2 del presente regolamento, sono considerate rilasciate in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 modificato dal presente regolamento. L’autorità doganale di rilascio archivia tali autorizzazioni nel sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 entro un mese dalla data di applicazione di cui all’, paragrafo 2.
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