Art. 1
In vigore dal 1 mar 2010
1. Alla tabella dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1202/2009 è inserita la seguente riga:
Società
Aliquota del dazio antidumping (EUR/t)
Codice addizionale TARIC
«Henan Hongye Chemical Co. Ltd e le sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd, Hongye Chemical Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd
142
A955 »
2. Il dazio istituito è inoltre riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell' del regolamento (CE) n. 512/2009.
Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione da Henan Hongye Chemical Company Ltd e dalle sue società collegate Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd e Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd.
3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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