Art. 2
In vigore dal 26 feb 2010
Il presente regolamento non si applica ai semi di albicocca e ai semi oleosi diversi dalle arachidi, né ai relativi prodotti di trasformazione, già commercializzati a una data anteriore alla data di applicazione in conformità alle disposizioni applicabili a tale data.
L’onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all’operatore del settore alimentare.
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