Art. 1

In vigore dal 23 feb 2010
il regolamento (CE) n. 1122/2009 è così modificato: 1) il paragrafo 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole. La valutazione comprende i seguenti elementi qualitativi: a) la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile; b) la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento in cui la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o in cui non tiene conto della superficie agricola; c) la categorizzazione delle parcelle di riferimento in cui la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o in cui non tiene conto della superficie agricola; d) la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici; e) il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all'interno delle parcelle di riferimento; f) la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni; g) il tasso di irregolarità accertato durante i controlli in loco. Nell'eseguire la valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri: a) utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco; b) selezionano un adeguato campione casuale di tutte le parcelle di riferimento. Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all'anno civile di cui trattasi. Tuttavia, per l'anno civile 2010, dette informazioni sono inviate alla Commissione entro il 28 febbraio 2011.»; 2) nell'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti all'aiuto soggetti a deroga, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;»; 3) nell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), le parole «allegati I ed IV» sono sostituite dalle parole «allegati I e VI»; 4) nell'articolo 50 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, per raggiungere la percentuale minima di controlli ivi indicata a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme, lo Stato membro può: a) utilizzare i risultati dei controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme per gli agricoltori selezionati; oppure b) sostituire gli agricoltori selezionati con agricoltori soggetti a controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme se questi agricoltori presentano domanda di aiuto nell'ambito di regimi di sostegno per i pagamenti diretti ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 o nell'ambito di regimi di sostegno soggetti all'applicazione degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tali casi i controlli in loco riguardano tutti gli aspetti degli atti o delle norme pertinenti definiti nell'ambito della condizionalità. Inoltre lo Stato membro assicura che questi controlli in loco siano almeno altrettanto efficaci quanto i controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti.»; 5) nell'articolo 51, paragrafo 1, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi: «Uno Stato membro può decidere sulla base di un'analisi dei rischi di escludere dal campione di controllo basato sui rischi gli agricoltori che partecipano a un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b). Tuttavia, quando il sistema di certificazione include solo una parte dei criteri e delle norme che l'agricoltore è tenuto a rispettare nell'ambito della condizionalità, per i criteri o le norme che non sono previsti dal sistema di certificazione si applicano fattori di rischio appropriati. Se l'analisi dei risultati del controllo rivela una frequenza significativa di casi di inosservanza dei criteri o delle norme inclusi in un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b), i fattori di rischio relativi ai criteri o alle norme di cui trattasi sono rivalutati e, se del caso, aumentati.»; 6) l'articolo 54 è così modificato: a) nel paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell'articolo 51, sia stato oggetto di un controllo in loco conformemente alla normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1 bis, o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente o sotto la responsabilità di detta autorità di controllo»; b) nel paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento.»; 7) nell'articolo 62, le parole «articolo 30, paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «articolo 29, paragrafi 1 e 2».
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