Art. 1
In vigore dal 9 feb 2010
Nell' del regolamento (CE) n. 904/2008, il punto 2 è sostituito come segue:
«2.
Amido (o destrine)
(le destrine sono calcolate in amido)
1.
Per tutti i codici NC diversi dai codici NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 corrisponde alla formula:
(Z – G) × 0,9
in cui:
Z
=
tenore di glucosio, determinato con il metodo indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (*1);
G
=
tenore di glucosio prima del trattamento enzimatico, determinato mediante cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC).
2.
Per i codici NC 3505 10 10 , 3505 10 90 , da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90 , il tenore di amido (o destrine) è determinato con il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 900/2008.
(*1)
GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.»
"
Storico versioni
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