Art. 4

Valore statistico

In vigore dal 9 feb 2010
Valore statistico 1.   Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e luogo in cui esse attraversano la frontiera dello Stato membro di destinazione, in caso di importazione, e dello Stato membro di esportazione reale, nel caso di esportazione. Il valore statistico è calcolato sulla base del valore delle merci di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, è adeguato per tenere conto dei costi di trasporto e di assicurazione conformemente al paragrafo 4. 2.   Per quanto riguarda i principi di valutazione stabiliti nell'accordo sull'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana), il valore delle merci per le importazioni o le esportazioni è: a) in caso di vendita o di acquisto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci importate o esportate, escludendo i valori arbitrari o fittizi; b) negli altri casi, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita o di acquisto. Il valore doganale viene utilizzato se determinato secondo il Codice doganale per le merci immesse in libera pratica. 3.   Il valore delle merci sottoposte a operazioni di lavorazione è determinato nel complesso nel modo seguente: a) per le merci movimentate al fine di essere sottoposte a lavorazione, viene stabilito il valore delle merci non lavorate; b) per le merci che hanno subito un processo di lavorazione, viene stabilito il valore delle merci non lavorate sommando il valore aggiunto dell'attività di lavorazione. 4.   Il valore di cui ai paragrafi 2 e 3 viene adeguato, se necessario, in modo tale che il valore statistico contenga esclusivamente e integralmente i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti per trasportare le merci dal luogo di partenza: a) nel caso di importazioni, sino al confine dello Stato membro di destinazione (valore tipo CIF); b) nel caso di esportazioni, sino alla frontiera dello Stato membro di effettiva esportazione (valore tipo FOB). 5.   Il valore statistico è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dove viene presentata la dichiarazione doganale. Se è necessaria una conversione monetaria per esprimere il valore statistico in moneta nazionale, il tasso di cambio utilizzato è: a) il tasso applicabile secondo le disposizioni sulla conversione monetaria stabilite del Codice doganale nel momento in cui la dichiarazione doganale è accettata; ovvero, in sua mancanza, b) il tasso di riferimento nel momento in cui le merci sono importate o esportate stabilito dalla Banca centrale europea per gli Stati membri che appartengono alla zona euro o il tasso ufficiale stabilito dagli Stati membri che non appartengono alla zona euro.
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