Art. 12

Modo di trasporto

In vigore dal 9 feb 2010
Modo di trasporto 1.   I dati sul modo di trasporto alla frontiera e sul modo di trasporto interno sono codificati secondo quanto stabilito nell'allegato III. Il modo di trasporto alla frontiera indica il mezzo di trasporto attivo con il quale, all'esportazione, si presume che le merci lascino il territorio statistico dell'Unione europea e, all’importazione, si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dell'Unione europea. Il modo di trasporto interno indica, ove applicabile, il mezzo di trasporto attivo interno mediante il quale i beni raggiungono il luogo di destinazione, se importati, o mediante il quale si suppone che abbiano lasciato il luogo di partenza, se esportati. 2.   Per i dati sul container sono utilizzati i seguenti codici: 0 — se le merci non sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione europea, 1 — se le merci sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione europea.
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