Art. 1

In vigore dal 8 feb 2010
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue: 1) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo 26 bis: «Articolo 26 bis 1.   Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i tipi di operazioni che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. 2.   Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 connesso alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per i costi e i mancati guadagni dovuti a svantaggi generati da requisiti specifici: a) che sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque; b) che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*2); c) che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa vigente dell'Unione al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; e d) che richiedono cambiamenti rilevanti in relazione al tipo di utilizzo del suolo, e/o limitazioni rilevanti nella pratica agricola, con conseguenti mancati guadagni significativi. 3.   Per quanto riguarda l'importo del sostegno annuo si applicano le seguenti condizioni: a) l'importo del sostegno è fissato a partire da un livello minimo di 50 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (nel prosieguo: SAU); b) l'importo massimo del sostegno non supera i 200 EUR per ettaro di SAU. In deroga al primo comma, lettera b): a) l'importo massimo iniziale del sostegno per un periodo non superiore a cinque anni non supera i 500 EUR per ettaro di SAU; b) gli importi massimi possono essere maggiorati per tener conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale. (*1)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1." (*2)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;" 2) l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
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