Art. 1
In vigore dal 8 feb 2010
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:
1)
dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo 26 bis:
«Articolo 26 bis
1. Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i tipi di operazioni che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento.
2. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 connesso alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per i costi e i mancati guadagni dovuti a svantaggi generati da requisiti specifici:
a)
che sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;
b)
che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*2);
c)
che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa vigente dell'Unione al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; e
d)
che richiedono cambiamenti rilevanti in relazione al tipo di utilizzo del suolo, e/o limitazioni rilevanti nella pratica agricola, con conseguenti mancati guadagni significativi.
3. Per quanto riguarda l'importo del sostegno annuo si applicano le seguenti condizioni:
a)
l'importo del sostegno è fissato a partire da un livello minimo di 50 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (nel prosieguo: SAU);
b)
l'importo massimo del sostegno non supera i 200 EUR per ettaro di SAU.
In deroga al primo comma, lettera b):
a)
l'importo massimo iniziale del sostegno per un periodo non superiore a cinque anni non supera i 500 EUR per ettaro di SAU;
b)
gli importi massimi possono essere maggiorati per tener conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.
(*1)
GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1."
(*2)
GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;"
2)
l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:108:oj#art-1