Art. 1
In vigore dal 5 feb 2010
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
1)
Nell’ è aggiunta la seguente lettera m):
«m)
per “sede principale di attività” si intende la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.»;
2)
all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7:
«7. In deroga al paragrafo 1:
a)
le disposizioni del punto M.A.706(k) dell’allegato I (parte M) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;
b)
le disposizioni del punto 7.7 dell’appendice I dell’allegato III (parte 66) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;
c)
le imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A del capitolo F dell’allegato I (parte M) o alla sezione A dell’allegato II (parte 145) possono continuare a rilasciare Certificati di messa in servizio utilizzando il modulo 1 dell’AESA, primo rilascio, come stabilito dall’appendice II dell’allegato I (parte M) e dall’appendice I dell’allegato II (parte 145), fino al 28 settembre 2010;
d)
le autorità competenti possono continuare a rilasciare certificati, nella versione precedente, come stabilito dalle appendici III, V e VI dell’allegato I (parte M), dall’appendice III dell’allegato II (parte 145), dall’appendice V dell’allegato III (parte 66) o dall’appendice II dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino al 28 settembre 2010;
e)
i certificati rilasciati conformemente all’allegato I (parte M), all’allegato II (parte 145), all’allegato III (parte 66) o all’allegato IV (parte 147) prima dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi fino alla loro modifica o revoca.»;
3)
gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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