Art. 1

Compilazione di statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese

In vigore dal 4 feb 2010
Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue: 1) all’articolo 13, è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis   Gli Stati membri che applicano le soglie relative alle regole di semplificazione fissate all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004 garantiscono che il valore degli scambi degli operatori che beneficiano della semplificazione sia pari a un massimo del 6 % del valore dei loro scambi totali.»; 2) è inserito il seguente capitolo 4 bis: «CAPITOLO 4 bis SCAMBI SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE Articolo 13 bis Compilazione di statistiche sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese 1.   Le autorità nazionali compilano le statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese. 2.   Le unità statistiche sono le imprese così come definite nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (*1). 3.   Le unità statistiche sono costruite associando il numero d’identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 con l’unità giuridica del registro delle imprese conformemente alla variabile 1.7a indicata nell’allegato del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 4.   Sono compilate le seguenti variabili: a) il flusso commerciale; b) il valore statistico; c) lo Stato membro associato; d) il codice della merce, conformemente alla sezione o al livello a due cifre definito nell’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); e) il numero d’imprese; f) l’attività dell’impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche (NACE) così come definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); g) la classe dimensionale, misurata in termini di numero di dipendenti secondo le definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese così come definite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione (*5). 5.   Sono compilati i seguenti dati: a) il tasso di corrispondenza tra il registro degli operatori e il registro delle imprese; b) gli scambi per attività e classe dimensionale delle imprese; c) la quota delle imprese più grandi in termini di valore degli scambi per attività; d) gli scambi per Stato membro associato e attività; e) gli scambi per numero di Stati membri associati e attività; f) gli scambi per merce e attività. 6.   Il primo anno di riferimento per il quale devono essere compilate statistiche annuali è il 2009. Gli Stati membri forniscono dati per tutti gli anni civili successivi. 7.   Le statistiche sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. 8.   Gli Stati membri garantiscono che le statistiche siano fornite in modo tale che la loro diffusione da parte della Commissione (Eurostat) non consenta d’identificare un’impresa o un operatore. Le autorità nazionali precisano quali dati sono soggetti alle disposizioni sulla confidenzialità. (*1)   GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1." (*2)   GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6." (*3)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65." (*4)   GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1." (*5)   GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.»;" 3) all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il periodo di riferimento per gli arrivi o le spedizioni di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i dati siano forniti una sola volta nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio.»; 4) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Navi e aeromobili 1.   Ai fini del presente articolo s’intende per: a) “navi”, quelle considerate come navi per la navigazione marittima conformemente al capitolo 89 della NC, i rimorchiatori, le navi da guerra e le strutture galleggianti; b) “aeromobili”, gli aerei di cui ai codici NC 8802 30 e 8802 40 ; c) “proprietà economica”, il diritto di un soggetto passivo d’imposte di reclamare i benefici associati all’uso di una nave o di un aeromobile nell’ambito di un’attività economica accettando i relativi rischi. 2.   Le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri su navi e aeromobili comprendono solo le spedizioni e gli arrivi seguenti: a) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da un soggetto passivo d’imposte residente in un altro Stato membro a un soggetto passivo d’imposte residente nello Stato membro dichiarante. Tale transazione è trattata come un acquisto; b) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile di un soggetto passivo d’imposte residente nello Stato membro dichiarante a un soggetto passivo d’imposte residente in un altro Stato membro. Tale transazione è trattata come una spedizione. Quando la nave o l’aeromobile sono nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione; c) le spedizioni e gli arrivi di navi o di aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi così come definita nell’allegato III, nota 2. 3.   Per le navi e gli aeromobili, gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche relative agli scambi di merci tra Stati membri: a) la quantità è espressa, per le navi, in numero di unità fisiche e in qualunque altra unità supplementare prevista nella NC e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari; b) il valore statistico è l’importo totale che sarebbe fatturato — esclusi i costi di trasporto e di assicurazione — in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o aeromobile; c) lo Stato membro associato è: i) lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d’imposte che trasferisce la proprietà economica della nave o dell’aeromobile è residente, all’arrivo, o il soggetto passivo d’imposte al quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile, alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b); ii) lo Stato membro di costruzione, all’arrivo, nel caso di navi o aeromobili nuovi; iii) lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile è residente, all’arrivo, o lo Stato membro che effettua la trasformazione per conto terzi, alla spedizione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettera c); d) il periodo di riferimento è il mese nel corso del quale ha luogo il trasferimento di proprietà economica per gli arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). 4.   Su richiesta delle autorità nazionali, le autorità responsabili della gestione dei registri di navi e aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili per identificare un cambio di proprietà economica di una nave o di un aeromobile tra soggetti passivi d’imposte residenti negli Stati membri d’arrivo e di spedizione.»; 5) all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) le navi o gli aeromobili si considerano appartenenti allo Stato membro nel quale è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile così come definita all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).»; 6) l’articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare 1.   Ai fini del presente articolo s’intende per: a) “impianti in alto mare”, le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio statistico di uno Stato membro; b) “merci fornite a impianti in alto mare”, la fornitura di prodotti destinati all’equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare; c) “merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare”, i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall’impianto in alto mare. 2.   Le statistiche relative al commercio di merci o di beni tra Stati membri registrano: a) un arrivo, quando le merci sono consegnate: i) da un altro Stato membro a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino; ii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro dichiarante; iii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro ricevente gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino; b) una spedizione, quando le merci sono consegnate: i) a un altro Stato membro da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino; ii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo marino dallo Stato membro dichiarante; iii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro di spedizione gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino. 3.   Gli Stati membri usano i seguenti codici per le merci fornite a impianti in alto mare: — 9931 24 00 : merci indicate ai capitoli 1 a 24 della NC, — 9931 27 00 : merci indicate al capitolo 27 della NC, — 9931 99 00 : merci classificate altrove. Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato membro associato “QV”»; 7) l’articolo 21 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 21 Prodotti del mare 1.   Ai fini del presente articolo: a) per “prodotti del mare” s’intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi per la navigazione marittima; b) si riterrà che le navi appartengano allo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave così come definita all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c). 2.   Le statistiche relative al commercio di beni tra Stati membri sui prodotti del mare comprendono i seguenti arrivi e spedizioni: a) lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro. Tali transazioni sono trattate come arrivi; b) lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali transazioni sono trattate come spedizioni. 3.   All’arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, un altro Stato membro nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il soggetto passivo d’imposte che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti. 4.   A condizione che non vi sia conflitto con altri atti della normativa dell’Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso a tutte le fonti disponibili di dati di cui possono avere bisogno per applicare il seguente articolo, oltre a quelle del sistema Intrastat o alle dichiarazioni doganali.»; 8) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Veicoli spaziali 1.   Ai fini del presente articolo s’intende per: a) “veicoli spaziali”, i veicoli che sono in grado di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre; b) “proprietà economica”, il diritto di un soggetto passivo d’imposte di reclamare i benefici associati all’uso del veicolo spaziale nell’ambito di un’attività economica, accettando i relativi rischi. 2.   Il lancio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra due soggetti passivi d’imposte stabiliti in differenti Stati membri è registrato: a) come spedizione nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito; b) come arrivo nello Stato membro in cui è residente il nuovo proprietario. 3.   Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alle statistiche di cui al paragrafo 2: a) il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione; b) il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, all’arrivo, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo proprietario, alla spedizione. 4.   A condizione che non vi sia conflitto con altri atti della normativa dell’Unione, le autorità nazionali hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono avere bisogno ai fini dell’applicazione del presente articolo, oltre a quelle del sistema Intrastat o delle dichiarazioni doganali.»; 9) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 1.   I risultati aggregati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi con gli altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per prodotto degli scambi all’esterno della zona euro, secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale vigente. 2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i dati sul commercio rilevati da imprese che superano le soglie stabilite a norma dell’articolo 13 siano completi e conformi ai criteri di qualità specificati nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004. 3.   Gli aggiustamenti effettuati in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 638/2004 sono trasmessi a Eurostat per lo meno con una ripartizione per Stato membro associato e per codice merce a livello di capitolo della NC. 4.   Se il valore statistico non è stato rilevato, gli Stati membri effettuano una stima del valore statistico delle merci. 5.   Gli Stati membri stimano la massa netta quando questo dato non è fornito dagli operatori responsabili della fornitura delle informazioni in virtù dell’articolo 9, paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) fornisce agli Stati membri i coefficienti necessari per stimare la massa netta. 6.   Gli Stati membri che hanno adeguato il periodo di riferimento conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime nel caso in cui il periodo di riferimento per ragioni fiscali non corrisponda al mese civile. 7.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pubblicati almeno a livello di capitolo della NC, purché in tal modo sia garantita la riservatezza. 8.   Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commission (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati revisionati entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.»; 10) l’allegato III del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:96:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo