Art. 1
In vigore dal 4 feb 2010
Alle domande di titoli di importazione presentate il 1o e 2 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 77,509766 %.
Per il mese di febbraio 2010 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dall'8 febbraio 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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