Art. 1
Fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota
In vigore dal 3 feb 2010
Fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 274/2009 e (CE) n. 1106/2009, si autorizza, per campagna di commercializzazione 2009/2010, l'esportazione di 500 000 tonnellate supplementari di zucchero fuori quota del codice NC 1701 99 senza restituzione.
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
a)
paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (5), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b)
territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:94(1):oj#art-1