Art. 1

Informazioni relative alle dichiarazioni dell’IVA

In vigore dal 2 feb 2010
Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue: 1) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 5 Informazioni relative alle dichiarazioni dell’IVA 1.   Per identificare le persone che hanno dichiarato acquisti e cessioni intra-UE di beni a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni: a) nome completo del soggetto passivo d’imposte; b) indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale; c) numero di identificazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004. 2.   L’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali, per ogni soggetto passivo d’imposte: a) la base imponibile degli acquisti e delle cessioni intra-UE di beni ricavata dalle dichiarazioni dell’IVA conformemente all’articolo 251 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1); b) il periodo fiscale. Articolo 6 Informazioni relative agli elenchi riepilogativi dell’IVA 1.   Per ogni soggetto passivo d’imposte l’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali quantomeno: a) le informazioni sulle cessioni intra-UE di beni ricavate dagli elenchi riepilogativi dell’IVA conformemente all’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE, e in particolare: — il numero d’identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale, — il numero d’identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato, — la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato; b) le informazioni sugli acquisti intra-UE notificate da tutti gli altri Stati membri conformemente agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (*2), e in particolare: — il numero d’identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale, — la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato. 2.   Una volta ricevute le informazioni, l’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro le comunica senza indugio alle autorità nazionali. (*1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1." (*2)   GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.»;" 2) l’articolo 26 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 26 1.   In conformità ai criteri di qualità di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori di qualità e ai requisiti in materia precedentemente concordati con le autorità nazionali. 2.   La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all’anno di riferimento. 3.   Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro. 5.   La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.»; 3) l’allegato I del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento; 4) l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1982/2004 è soppresso.
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