Art. 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009
In vigore dal 29 gen 2010
Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
«Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.»;
2)
l'allegato IX è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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