Art. 1
In vigore dal 19 gen 2010
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina che rientra attualmente nei codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America.
2. L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è il seguente:
Società
Dazio antidumping
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
The Dow Chemical
Corporation
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674
USA
59,25
A115
INEOS Americas LLC
7770 Rangeline Road
Theodore, Alabama 36582
USA
69,40
A145
Huntsman Chemical
Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston, Texas 77056
111,25
A116
Tutte le altre società
111,25
A999
3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e se, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (22), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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