Art. 1
In vigore dal 19 gen 2010
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92, per le scorte di zucchero assegnate alla Romania nell’ambito del piano annuale relativo al 2009 il periodo di esecuzione del piano medesimo è prorogato fino al 31 gennaio 2010.
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