Art. 34
Autorizzazioni di pesca
In vigore dal 14 gen 2010
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
Storico versioni
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