Art. 1

In vigore dal 13 gen 2010
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, limitatamente alle domande presentate nel 2009 in Grecia non è applicata nessuna riduzione o esclusione a motivo del ritardo nell’identificazione digitale delle parcelle agricole, purché tale identificazione digitale sia inserita nella domanda unica degli agricoltori entro il 31 gennaio 2010. Tuttavia, per gli agricoltori delle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 il termine ultimo per inserire tale identificazione digitale nella domanda unica è il 15 febbraio 2010.
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