Art. 1
In vigore dal 12 gen 2010
Nella nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:
«Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera, vale a dire assicurare una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore della calzatura di camminare mantenendo tal quale il sistema di chiusura originale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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