Art. 4
In vigore dal 5 gen 2010
1. Salvo diversa disposizione, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 11, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 597/2009 è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro tale termine.
Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
2. Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo postale ed e-mail, e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (12) e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, devono essere corredate di due copie di una versione non riservata contrassegnate dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO
Fax 32 22956505
Storico versioni
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