Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1)
all’:
a)
il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Per “congelamento di fondi” si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi o accesso ad essi che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l’ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o o qualsiasi altro cambiamento che permetta l’utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.»;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«5.
Per “comitato per le sanzioni” si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa ad Al-Qaeda e ai Talibani.
6.
Per “motivazione” si intende la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento fornita dal comitato per le sanzioni.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità, da un organismo o da un gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.
2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all’allegato I fondi o risorse economiche.
3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;
3)
all’articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i)
per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; oppure
ii)
per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.»;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 ter
L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell’Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.»;
5)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Fatte salve le competenze degli Stati membri nell’esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.»;
6)
all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell’allegato I nei sei mesi precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento;»;
7)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l’entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.»;
8)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare all’occorrenza l’allegato I secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e
b)
modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
9)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 7 bis
1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell’allegato I.
2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.
3. La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.
4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.
Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 7 quater
1. Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell’allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell’elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
2. La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.
3. La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo in questione nell’allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.
4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.
Articolo 7 quinquies
1. La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*1).
2. L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell’elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:
a)
cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
b)
data e luogo di nascita;
c)
cittadinanza;
d)
numero del passaporto e della carta d’identità;
e)
codice fiscale e numero di previdenza sociale;
f)
genere;
g)
indirizzo o altri recapiti;
h)
funzione o professione;
i)
data di designazione di cui all’, paragrafo 3;
Articolo 7 sexies
L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità della persona giuridica o dell’entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:
a)
denominazione;
b)
data e luogo di nascita;
c)
il numero di registrazione;
d)
luogo principale di attività o altri recapiti;
e)
data di designazione di cui all’, paragrafo 3.
(*1)
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;"
10)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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