Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 8, è sostituito dal seguente:
«8. “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencate negli allegati I e I bis, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. (10)
L'allegato I bis include taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.
3. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I bis, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.
(10)
GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;"
3)
l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o negli allegati I e I bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
c)
acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
d)
acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»;
4)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
1. Al fine di impedire il trasferimento di beni e di tecnologie di cui agli allegati I e I bis che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici e dei beni di lusso di cui all'allegato III, gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese nonché le navi nordcoreane sono tenuti a fornire alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci in entrata nell'Unione o in uscita da essa.
Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni applicabili in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice (11) doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissionedel 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (12).
Inoltre gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese o i loro rappresentanti dichiarano se le merci rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza ottenuta a tal fine.
Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al presente articolo, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari.
A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o mediante le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.
2. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi nordcoreane, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui al paragrafo 1, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari.
(11)
GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13."
(12)
GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.»;"
5)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità o gli organismi non elencati all'allegato IV che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha riconosciuto come persone, entità o organismi che:
a)
sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate; ovvero
b)
forniscono servizi finanziari o provvedono, con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio dell'Unione, al trasferimento da, attraverso e verso il territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o sono persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate.
L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
3. Gli allegati IV e V riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.
Dette informazioni possono indicare:
a)
cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
b)
data e luogo di nascita;
c)
cittadinanza;
d)
numero del passaporto e della carta d'identità;
e)
codice fiscale e numero di previdenza sociale;
f)
sesso;
g)
indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;
h)
funzione o professione;
i)
data di designazione.
Gli allegati IV e V indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.
Gli allegati IV e V possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione di cui al presente paragrafo relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.
4. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o all'allegato V.
5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»;
6)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:
a)
abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
i)
necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
ii)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; ovvero
iii)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e
b)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità e un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e
b)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;
7)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri come indicate ai siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6;
b)
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o all'allegato V;
d)
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni il vincolo o la decisione riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.»
8)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. L’articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
2. L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti ovvero
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.»;
9)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. I divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche,le entità o gli organismi interessati se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.»;
10)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 11 bis
1. Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16:
a)
esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;
b)
impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;
c)
conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; e
d)
qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 o l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa, in particolare, l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
a)
gli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;
b)
le succursali e le filiali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, degli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
c)
le succursali e le filiali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16 di enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI; e
d)
gli enti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone ed entità domiciliate in Corea del Nord elencate nell'allegato VI.»;
11)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1. La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato I bis in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
b)
modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
c)
modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
d)
modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e
e)
modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC.
2. Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).
(13)
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1
»;"
12)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell'Unione;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.»;
13)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
14)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
15)
il testo di cui all'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato V;
16)
il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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