Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 409/2009 è così modificato:
1)
All’articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
“stato di trasformazione”, il metodo di conservazione del pesce (fresco, fresco salato e congelato).»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II, III e IV si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.»;
3)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all’articolo 4 nel giornale di bordo di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione (*1) per:
a)
effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e
b)
calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco.
(*1)
GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.»;"
4)
l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;
5)
il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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