Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 409/2009 è così modificato: 1) All’articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) “stato di trasformazione”, il metodo di conservazione del pesce (fresco, fresco salato e congelato).»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II, III e IV si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.»; 3) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all’articolo 4 nel giornale di bordo di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione (*1) per: a) effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e b) calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco. (*1)   GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.»;" 4) l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento; 5) il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
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