Art. 2

In vigore dal 22 dic 2009
Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010. Esse scadono alle date indicate in detto allegato.
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