Art. 1
In vigore dal 18 dic 2009
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 è ritirata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].
2. Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1255:oj#art-1