Art. 1

In vigore dal 18 dic 2009
Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione del rischio negli aeroporti o nelle aree delimitate degli aeroporti in cui il traffico è limitato a una o più delle seguenti categorie: 1) aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 15 000 kg; 2) elicotteri; 3) voli effettuati dalle autorità di polizia; 4) voli antincendio; 5) voli per servizi medici, di emergenza o di salvataggio; 6) voli di ricerca e sviluppo; 7) voli per lavoro aereo; 8) voli per aiuti umanitari; 9) voli effettuati da vettori aerei, fabbricanti di aeromobili o imprese di manutenzione, senza passeggeri, bagagli, merce o posta; 10) voli effettuati con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg per il trasporto di proprio personale e di passeggeri non paganti o di merci finalizzato ad agevolare le attività commerciali dell’impresa stessa.
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