Art. 1
In vigore dal 18 dic 2009
Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione del rischio negli aeroporti o nelle aree delimitate degli aeroporti in cui il traffico è limitato a una o più delle seguenti categorie:
1)
aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 15 000 kg;
2)
elicotteri;
3)
voli effettuati dalle autorità di polizia;
4)
voli antincendio;
5)
voli per servizi medici, di emergenza o di salvataggio;
6)
voli di ricerca e sviluppo;
7)
voli per lavoro aereo;
8)
voli per aiuti umanitari;
9)
voli effettuati da vettori aerei, fabbricanti di aeromobili o imprese di manutenzione, senza passeggeri, bagagli, merce o posta;
10)
voli effettuati con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg per il trasporto di proprio personale e di passeggeri non paganti o di merci finalizzato ad agevolare le attività commerciali dell’impresa stessa.
Storico versioni
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