Art. 1
In vigore dal 18 dic 2009
1. È chiuso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato con il regolamento (CE) n. 573/2009 e un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all' del regolamento (CE) n. 573/2009.
2. È riscosso, con effetto dal 3 luglio 2009, un dazio antidumping fissato al livello del dazio antidumping applicabile, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2006, a tutte le società della Repubblica popolare cinese sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 573/2009.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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