Art. 1
In vigore dal 18 dic 2009
1. La tabella dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1911/2006 è modificata con la seguente aggiunta:
Paese
Produttore
Importo del dazio
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
«Russia
Joint Stock Company Acron
EUR 20,11
A932 »
2. Il dazio istituito è inoltre riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009.
3. Si dà disposizione alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originarie della Russia prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dalla Joint Stock Action Acron.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2009:1251:oj#art-1