Art. 2

In vigore dal 16 dic 2009
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011. Tuttavia i punti 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 e 13 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2012 e i punti 7.2, 7.3 e 7.5 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
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