Art. 1
In vigore dal 15 dic 2009
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:
1)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione, il primo comma si applica unicamente alla prima decisione recante approvazione dei progetti considerati.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 2:
«2. Non sono considerate ammissibili le spese di cui non è chiesto il rimborso entro il termine specificato all’articolo 11, paragrafo 1.»;
c)
la numerazione dei successivi paragrafi è modificata di conseguenza;
2)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri trasmettono le domande di rimborso alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le domande specificano il progetto e la decisione della Commissione a cui si riferiscono.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa dell’UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla richiesta della Commissione. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti.»;
3)
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del mese in cui la fattura è registrata nel sistema contabile del servizio ordinatore della Commissione.»;
4)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
un elenco degli eventuali progetti abbandonati;»;
b)
al paragrafo 2, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
un elenco degli eventuali progetti non attuati, con indicazione della partecipazione dell’UE a detti progetti;»;
5)
l’allegato VI, lettera d), punto vii), è sostituito dal seguente:
«vii)
informazioni sugli appalti pubblici: in tutti i casi in cui la spesa supera il massimale per la pubblicazione, occorre allegare una fotocopia del bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del verbale relativo all’apertura delle offerte, della valutazione delle offerte, dell’avviso di aggiudicazione e del contratto. Le spese sostenute per imbarcazioni o aeromobili interamente o parzialmente adibiti al controllo della pesca non possono beneficiare di deroghe alle disposizioni dell’UE in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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